29/04/2024
FiscoVisto di conformitàEsonero dal visto di conformità per le compensazioni con Isa pari a 9 (Agenzia delle entrate - provvedimento n. 205127 del 23 aprile 2024)Regime PexLe holding dovranno verificare il regime Pex delle società partecipate (Agenzia delle entrate - risposta a ...
29/04/2024
Per le vendite di fabbricati abitativi in regime d'impresa si profila il possibile allargamento della via di fuga dall'esenzione Iva. L'attuazione della riforma prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 potrebbe infatti estendere la facoltà di optare per l'applicazione dell'impost ...
29/04/2024
Il Consiglio distrettuale di disciplina non è competente a dare esecuzione alle proprie decisioni data la sua natura di organo di carattere amministrativo e non giurisdizionale. Lo afferma il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 24 del 23/2/2024. Il caso di specie trae origine dell ...
22/04/2024
FiscoScritture contabiliApprovato il modello per la cessazione dell'incarico del depositario delle scritture contabili (Agenzia delle entrate - provv. n. 198619 del 17 aprile 2024)Transizione 4.0Credito d'imposta per investimenti “transizione 4.0”: le imprese devono comunicare preventiv ...
22/04/2024
Rimborso dell'Iva estera senza soluzione di continuità nei rapporti tra l'Italia e il Regno Unito. Con uno scambio di note diplomatiche, i due paesi hanno siglato l'intesa per rimborsare reciprocamente l'imposta sugli acquisti transfrontalieri delle loro imprese. Gli effetti dell'accordo, pe ...



NEWS DALLO STUDIO MAULE

 

 

 

Nuovi Limiti Antiriciclaggio in vigore dal 13/08/2011

 

 

ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI



Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.


Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

  • è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;

  • gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell’imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;

  • i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:

  • incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);

  • movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);

  • transazioni infragruppo;

  • emissione di obbligazioni;

  • incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.


Aspetti sanzionatori

Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


Studio Maule.

 

Passaggio dell’aliquota Iva al 21%

 

 

Oggetto: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L’ALIQUOTA IVA ORDINARIA




Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis - entrano in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l’art.16, co.1 del DPR n.633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota Iva ordinaria.

Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.


Inoltre, viene modificato l’art.27 del DPR n.633/72, al fine di eliminare – per chi certifica le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale - la previsione delle cosiddette “percentuali di scorporo” al fine di determinare l’imponibile ai fini Iva.

Dal 17 settembre 2011, infatti, lo scorporo potrà essere effettuato solo utilizzando le ordinarie modalità, e cioè suddividendo il totale per 104, 110 o 121 a seconda dell’aliquota Iva applicata all’operazione.


Viene, poi, modificata anche la denominazione della Tabella B allegata al DPR n.633/72 che identifica i beni in passato definiti “di lusso”: da “Prodotti soggetti all’aliquota del 20%” si passa a “Prodotti soggetti a specifiche discipline”.


Il passaggio dell’aliquota Iva al 21%

La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni “effettuate” a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.


L’efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota Iva del 21%.


Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. “momento impositivo”) occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Studio Maule.

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