Nuovi Limiti Antiriciclaggio in vigore dal 13/08/2011
ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI
Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore. |
Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:
è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;
gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell’imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;
i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.
Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:
incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);
movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
transazioni infragruppo;
emissione di obbligazioni;
incasso o pagamento di caparre.
I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.
Aspetti sanzionatori
Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Studio Maule.
Passaggio dell’aliquota Iva al 21%
Oggetto: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L’ALIQUOTA IVA ORDINARIA
Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis - entrano in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l’art.16, co.1 del DPR n.633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota Iva ordinaria.
Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Inoltre, viene modificato l’art.27 del DPR n.633/72, al fine di eliminare – per chi certifica le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale - la previsione delle cosiddette “percentuali di scorporo” al fine di determinare l’imponibile ai fini Iva.
Dal 17 settembre 2011, infatti, lo scorporo potrà essere effettuato solo utilizzando le ordinarie modalità, e cioè suddividendo il totale per 104, 110 o 121 a seconda dell’aliquota Iva applicata all’operazione.
Viene, poi, modificata anche la denominazione della Tabella B allegata al DPR n.633/72 che identifica i beni in passato definiti “di lusso”: da “Prodotti soggetti all’aliquota del 20%” si passa a “Prodotti soggetti a specifiche discipline”.
Il passaggio dell’aliquota Iva al 21%
La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni “effettuate” a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011.
L’efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota Iva del 21%. |
Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. “momento impositivo”) occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Studio Maule.